Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della parte III del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” (articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
L’autorizzazione è un atto autonomo e deve essere acquisita preliminarmente alla:
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denuncia d'inizio attività
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segnalazione certificata d'inizio attività
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comunicazione per attività edilizia libera.
Quando invece si richiede il permesso di costruire, sarà lo Sportello Unico a richiedere l’autorizzazione paesaggistica (articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario (disciplinato dall'articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 ed in vigore dal 01/01/2010) oppure un procedimento in forma semplificata (introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010, n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/09/2010).
L’autorizzazione non è richiesta per (articolo 149 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42):
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interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
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interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili oppure attività ed opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio
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taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione eseguiti nei boschi e nelle foreste tutelati dall’articolo 142, comma 1, lettera “g”, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
Senza l’autorizzazione paesaggistica i lavori non possono iniziare.
Interventi soggetti a procedura semplificata
Gli interventi soggetti a procedura semplificata sono descritti nell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010, n. 139:
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incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria
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interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi gia' chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici
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realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria
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realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu' lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq
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realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc)
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interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza
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interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali
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posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attivita' commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice)
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collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attivita' commerciali e pubblici esercizi
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interventi puntuali di adeguamento della viabilita' esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonche' quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilita' del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi
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interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo
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linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30
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adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe
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interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione
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installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonche' impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
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installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra
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installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate
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impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie
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posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate
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pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e piu' favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"
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nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo
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tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonche' la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua
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interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa
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ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi
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taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali
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riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti
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ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti
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taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti
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manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq
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occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni
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strutture stagionali non permanenti collegate ad attivita' turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
L'accertamento di compatibilità paesaggistica verifica la compatibilità di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata (commi 4 e 5 dell'articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Il trasgressore può sanare opere realizzate senza titolo presentando domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") per:
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lavori realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non hanno creato superfici utili o volumi o un aumento di quelli legittimamente realizzati
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impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
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interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'autorizzazione paesaggistica in sanatoria è immediatamente efficace.
Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo
La richiesta serve per ottenere l'autorizzazione per la trasformazione d’uso del suolo in terreni gravati da vincolo idrogeologico così come definiti dall’articolo 2 del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267.
Se l’intervento non comporta anche disboscamento o mutamenti di destinazione d’uso di terreno boscato, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata in “subdelega” dai Comuni dove ricadono le seguenti opere (articolo 7 del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267 e dell’articolo 44, comma 3, della Legge Regionale 05/12/2008, n.31):
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interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al 50% dell’esistente e comunque non superiori a 200 m2
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posa in opera di cartelli e recinzioni
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posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kv, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, serbatoi interrati comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 m3
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interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 m3, di sistemazione idraulica-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.
L’autorizzazione è un atto autonomo e deve essere acquisita preliminarmente alla:
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denuncia d'inizio attività
-
segnalazione certificata d'inizio attività
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comunicazione per attività edilizia libera.
Quando invece si richiede il permesso di costruire, sarà lo Sportello Unico a richiedere l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo (articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
Autorizzazione alla trasformazione del bosco
La trasformazione del bosco comprende ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso da quello forestale (articolo 43 della Legge Regionale 05/12/2008, n.31). Con la “trasformazione del bosco” cambia dunque la destinazione d’uso dell’area. Non sono considerati interventi di “trasformazione del bosco” il taglio a raso, i tagli di utilizzazione e gli altri interventi selvicolturali che osservano le norme forestali. Non fanno parte della “trasformazione del bosco” gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla provincia, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza.
Ogni volta che si richiede l’autorizzazione alla trasformazione del bosco è necessario ottenere anche l’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 80 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12.
Dal 2019 è attivo lo Sportello telematico SUE: tutte le istanze vanno presentate tramite tale sportello.