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Domanda di vincolo idrogeologico-paesaggistico- forestale

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della parte III del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” (articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).

L’autorizzazione è un atto autonomo e deve essere acquisita preliminarmente alla:

  • denuncia d'inizio attività
  • segnalazione certificata d'inizio attività
  • comunicazione per attività edilizia libera.

Quando invece si richiede il permesso di costruire, sarà lo Sportello Unico a richiedere l’autorizzazione paesaggistica (articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).

L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario (disciplinato dall'articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42  ed in vigore dal 01/01/2010) oppure un procedimento in forma semplificata (introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010, n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/09/2010).

L’autorizzazione non è richiesta per (articolo 149 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42):

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
  • interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili oppure attività ed opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio
  • taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione eseguiti nei boschi e nelle foreste tutelati dall’articolo 142, comma 1, lettera “g”, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.     
Senza l’autorizzazione paesaggistica i lavori non possono iniziare.

Interventi soggetti a procedura semplificata

Gli interventi soggetti a procedura semplificata sono descritti nell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010, n. 139:

  1. incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria
  2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi gia' chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici
  7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria
  8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu' lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq
  9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc)
  10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza
  13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali
  15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attivita' commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice)
  16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attivita' commerciali e pubblici esercizi
  17. interventi puntuali di adeguamento della viabilita' esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonche' quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilita' del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi
  18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo
  19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30
  20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe
  21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione
  22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonche' impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)
  24. installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra
  25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate
  26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie
  27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate
  28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e piu' favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"
  29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo
  30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonche' la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua
  31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa
  32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi
  33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali
  34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti
  35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti
  36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti
  37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq
  38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni
  39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attivita' turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

 

Accertamento di compatibilità paesaggistica

L'accertamento di compatibilità paesaggistica verifica la compatibilità di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata (commi 4 e 5 dell'articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).      
Il trasgressore può sanare opere realizzate senza titolo presentando domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") per:

  • lavori realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non hanno creato superfici utili o volumi o un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
  • interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'autorizzazione paesaggistica in sanatoria è immediatamente efficace.

 

Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo

La richiesta serve per ottenere l'autorizzazione per la trasformazione d’uso del suolo in terreni gravati da vincolo idrogeologico così come definiti dall’articolo 2 del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267.

Se l’intervento non comporta anche disboscamento o mutamenti di destinazione d’uso di terreno boscato, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata in “subdelega” dai Comuni dove ricadono le seguenti opere (articolo 7 del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267 e dell’articolo 44, comma 3, della Legge Regionale 05/12/2008, n.31):

  • interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al 50% dell’esistente e comunque non superiori a 200 m2
  • posa in opera di cartelli e recinzioni
  • posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kv, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, serbatoi interrati comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 m3
  • interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 m3, di sistemazione idraulica-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

L’autorizzazione è un atto autonomo e deve essere acquisita preliminarmente alla:

  • denuncia d'inizio attività
  • segnalazione certificata d'inizio attività
  • comunicazione per attività edilizia libera.

Quando invece si richiede il permesso di costruire, sarà lo Sportello Unico a richiedere l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo (articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).

Autorizzazione alla trasformazione del bosco

La trasformazione del bosco comprende ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso da quello forestale (articolo 43 della Legge Regionale 05/12/2008, n.31). Con la “trasformazione del bosco” cambia dunque la destinazione d’uso dell’area. Non sono considerati interventi di “trasformazione del bosco” il taglio a raso, i tagli di utilizzazione e gli altri interventi selvicolturali che osservano le norme forestali. Non fanno parte della “trasformazione del bosco” gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla provincia, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza.

Ogni volta che si richiede l’autorizzazione alla trasformazione del bosco è necessario ottenere anche l’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 80 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12.

Dal 2019 è attivo lo Sportello telematico SUE: tutte le istanze vanno presentate tramite tale sportello.

Informazioni

Termini di conclusione:

come da vigente normativa

Normativa di riferimento:

R.D. N. 3267/1923 e s.m.i. L.R. n. 31/08

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Emanazione del provvedimento

Modalità di avvio:

Istanza di parte