La nomina a Presidente di seggio elettorale viene disposta ad opera del Presidente della Corte d'Appello di Brescia entro il 30° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni elettorali.
Per diventare Presidente di seggio in ciascun Comune è istitutio l'Albo dei Presidenti di seggio elettorale, che è materialmente tenuto dalla Corte d'Appello di Brescia ed è aggiornato annualmente dal Comune.
Le domande possono essere presentate dal 1°al 31 ottobre di ciascun anno (l'iscrizione avverrà nel successivo mese di gennaio e sarà valida sino a rinuncia, a trasferimento della residenza o in presenza di altra causa di cancellazione dalle liste elettorali).
Attraverso l'affissione di appositi manifesti e con altre modalità informative (pubblicazione sul sito internet ecc) nel mese di ottobre di ciascun anno il Comune rende noto le modalità per l'iscrizione.
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La domanda è esente da bollo ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 – Regolamento anagrafico.
Il procedimento non richiede il pagamento di alcun diritto di segreteria.
REQUISITI DI IDONEITA’
Essere elettore del Comune;
Essere in possesso almeno del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
SONO ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
Gli appartenenti a Forze Armate in servizio (con eccezione dei miliari di leva che svolgono servizio civile);
I medici provinciali, gli uffici sanitari ed i medici condotti;
I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandanti a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
I candidati alle elezione per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre (art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120):
Coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non si sono presentati senza giustificato motivo;
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del citato Testo Unico approvato con D.P.R 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 140, secondo comma, del citato testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
CANCELLAZIONE
L´iscrizione nell'albo dei presidenti rimane valida fino a quando l´iscritto non ne richieda la cancellazione o fino a quando si perdono i requisiti o, per gravi inadempienze, la Corte di Appello non ne decida la cancellazione.