Descrizione
IL SINDACO
VISTA la legge 10.04.1951 n. 287 modificata dalla legge 05.05.1952 n. 405 e dalla legge 27.12.1956 n. 1441
INVITA
TUTTI coloro che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari Corte di Assise e Corte di
Assise di Appello, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 e non si
trovano nelle condizioni di cui all’art. 12 della citata legge, ad inoltrare richiesta a questo Ente entro il 31 Luglio
2025 (art. 3 delle legge n. 405/52).
NEL PRIMO ELENCO –Albo dei Giudici popolari Corte Assise – vengono iscritti i cittadini residenti nel
Comune e che abbiamo i seguenti requisiti:
a ) - cittadinanza italiana;
b) - buona condotta morale
c) - età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) - titolo di studio scuola media di primo grado (art. 9 legge n. 287/51).
NEL SECONDO ELENCO- Albo dei Giudici popolari Corte Assise di Appello – vengono iscritti i cittadini
abbiamo i seguenti requisiti di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) e che siano forniti di titolo di studio di scuola
media di secondo grado ( art. 10 legge n. 287/51).
SONO ESCLUSI dagli elenchi ( art. 12 legge n. 287/51):
1- I magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
2- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia , anche se non dipendenti
dello Stato, in attività di servizio;
3- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Le domande possono essere presentate direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al
pubblico oppure tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.gianico.bs.it allegando copia di un documento
di riconoscimento.