Descrizione
IL SINDACO
ORDINA
a tutti i proprietari e titolari di diritti reali di godimento di terreni privati confinanti con la sede ferroviaria o comunque posti in prossimità della stessa, ubicati nel territorio del Comune di Gianico (BS), per quanto di rispettiva competenza:
1. di procedere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla verifica dello stato della vegetazione arborea e arbustiva presente nelle aree di propria disponibilità, con particolare riferimento agli alberi, ai rami e agli arbusti che, per posizione, dimensioni, stato vegetativo, inclinazione, instabilità o altre condizioni, possano determinare caduta o interferenza con la sede ferroviaria e con le relative infrastrutture;
2. qualora dalla verifica di cui al punto precedente risultino situazioni suscettibili di determinare pericolo o interferenza con l'infrastruttura ferroviaria, di provvedere, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, alla potatura, messa in sicurezza o abbattimento e rimozione della vegetazione interessata, adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone, cose e infrastrutture;
3. di mantenere successivamente le aree di propria pertinenza in condizioni tali da impedire che la vegetazione possa nuovamente determinare situazioni di pericolo o interferenza con la sede ferroviaria;
4. qualora siano riscontrate condizioni di immediato e concreto pericolo di caduta di alberi o parti di essi verso la sede ferroviaria, di adottare senza indugio ogni intervento necessario alla messa in sicurezza dell'area e di darne contestuale comunicazione a FERROVIENORD S.p.A. e al Comune di Gianico (BS).