COMUNE DI GIANICO
27/05/2022
27/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 DEL 28-12-2022
23/04/2024
23/04/2024
27/05/2022
27/05/2022
La Tassa Rifiuti è stata ridisciplinata con l'adozione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal comma 639, articolo 1, della Legge 147 del 27 dicembre 2013
Dal 2018 nel Comune di Gianico la TARI è stata trasformata in TASSA RIFIUTI tributo puntuale (TARIP)
La tassa viene quindi applicata a tutte le utenze annualmente e determinata in una quota fissa e una quota variabile comprendente un numero di svuotamenti minimi assegnati a ciascuna tipologia e categoria di utenza (come riportato nella delibera di approvazione delle tariffe).
Durante l'anno vengono registrati gli svuotamenti del rifiuto indifferenziato e quindi a consuntivo richiesto alle utenze il versamento della quota di eventuale conguaglio nel caso si rilevino svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati.
27/05/2022
27/05/2022
Determinazione TARIP: 1. Utenze domestiche Con riferimento al numero degli occupanti, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, la quota dovuta è calcolata sommando: ◦ mq. soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa ◦quota variabile La somma dei due importi è soggetta all'addizionale provinciale del 5%. La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione per un periodo inferiore all'anno solare. In caso fossero superati gli svuotamenti massimi previsti assegnati ad ogni utenza domestica in rapporto al numero degli occupanti, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: numero svuotamenti eccedenti per costo smaltimento per litri contenitore per costo al litro. Tale importo è soggetto ad addizionale provinciale. 2. Utenze non domestiche Con riferimento alla tipologia di attività la quota dovuta è calcolata, applicando la tariffa corrispondente, sommando: ◦ mq. soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa ◦ lt. minini assegnati, determinati in base ai coefficenti attribuiti alla categoria di corrispondenze e alla superficie a disposizione, per il costo al litro L'importo ottenuto è soggetto all'addizionale provinciale del 5%. La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione inferiore ad un anno solare. In caso fossero superati i litri assegnati ad ogni utenza, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: litri eccedenti per costo al litro. Tale importo è soggetto ad addizionale provinciale.
27/05/2022
27/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
La tassa rifiuti può essere pagata tramite l'F24 inviato in allegato all'avviso di pagamento presentandolo presso uno sportello bancario o postale senza applicazione di costi aggiuntivi di pagamento o tramite il servizio di home banking. I codici tributo TARI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti: 3944 - TARI - tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12/2013; 3945 - INTERESSI su Tari - tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013; 3946 - SANZIONI su Tari - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13; Indicare poi nelle apposite sezioni i seguenti dati: Codice Ente: E010 Sezione: EL Anno di riferimento: indicare l'anno a cui il tributo si riferisce Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è inferiore a 12 euro per anno d'imposta. ATTENZIONE: in caso di smarrimento del modello F24 oppure dell'avviso di pagamento è possibile richiederne copia all'ufficio tributi comunale
27/05/2022
27/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
RAVVEDIMENTO OPEROSO Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso. Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97 Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo. Ci sono quattro tipologie di ravvedimento : - 1.Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. - 2.Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. - 3.Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale . - 4.Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. (*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale. - 5. Ravvedimento Lunghissimo: è applicabile per i versamenti effettuati con ritardo di più di un anno e fino a due anni con una sanzione pari al 4,29% e per versamenti effettuati oltre i due anni con una sanzione del 5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. OMESSO VERSAMENTO In caso di omesso versamento senza aver provveduto alla regolarizzazione con ravvedimento, il contribuente riceverà un sollecito di pagamento con l'aggiunta delle sole spese di notifica. Il pagamento deve essere effettuato nel termine richiesto. Se l'utente non provvede al versamento nei termini indicati sarà emesso accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019, con l'applicazione delle sanzioni, pari al 30% dell'imposta dovuta, e l'applicazione dell'interesse al tasso legale, nonchè le spese di notifica. Sollecito e provvedimento di accertamento esecutivo potranno essere emessi all'interno di unico atto. Nel caso di mancato pagamento anche dell'accertamento esecutivo si procederà ad attivare la riscossione coattiva. SANZIONI 1.In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato. 2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro. 3.In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro. 4.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste del funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro; 5.Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6.Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
27/05/2022
27/05/2022
modulo per la richiesta di dilazione/rateizzazione di pagamento per accertamento
02/08/2022
02/08/2022
Segnalazione di errori Per la segnalazione di errori è possibile contattare l'ufficio tributi per una prima verifica, oppure trasmettere all'ufficio opportuna comunicazione completa di documento d'identità Nel caso di errore di calcolo o versamento dell'avviso TARIP è possibile presentare la richiesta di sgravio o rimborso trasmettendo apposita richiesta
27/05/2022
15/07/2022
DENUNCIA OCCUPAZIONE LOCALI AI FINI TARIP (NON DOMESTICHE)
15/07/2022
15/07/2022
DENUNCIA OCCUPAZIONE LOCALI AI FINI TARIP (UTENZE DOMESTICHE)
15/07/2022
15/07/2022